EVENTI IN AGENDA
4-7 novembre 2025 ECOMONDO, Rimini
Secondo la nota informativa dell’AEA, per comprendere meglio la portata del problema dell’inquinamento da PFAS in Europa sono necessari metodi analitici più sensibili e un ampliamento della gamma di sostanze e della copertura geografica. I nuovi elementi di prova presentati nella nota informativa dell’AEA sostengono l’attuale proposta di modifica della direttiva quadro sulle acque al fine di ampliare l’elenco delle sostanze prioritarie (ossia includendo più PFAS) e la necessità di rivedere i limiti di PFAS specificati nella direttiva sull’acqua potabile. Le prove sostengono inoltre la strategia europea sulla resilienza idrica, che dovrebbe essere un’iniziativa prioritaria della nuova Commissione europea. L’attuale obiettivo politico dell’UE, ai sensi della direttiva quadro sulle acque, è quello di raggiungere un buono stato chimico per i corpi idrici dell’Europa entro il 2027. Secondo la recente valutazione dello «stato delle acque in Europa» dell’AEA, solo il 29 % delle acque europee ha raggiunto un buono stato chimico nel periodo 2015-2021. La visione dell’UE di inquinamento zero per il 2050 prevede che l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo sia ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/sostanze-chimiche-permanenti-al-di
Memoria dell’Arera in merito al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
La Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (AC 2184)”, si sofferma, in particolare, sull’articolo 2 del decreto in conversione che introduce disposizioni urgenti al fine di una sollecita realizzazione di tre impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della regione Sicilia, rispetto alla quale è stato deliberato il 6 maggio scorso lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/7-25
MTI-4: Le approvazioni ARERA
- Delibera 21 gennaio 2025 n. 14/2025/R/idr: Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per il gestore Veritas S.p.A.
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/14-25
NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE
Corte dei Conti Sezione Liguria: Parere sulle componenti perequative UR1 e UR2 definite dalla Deliberazione ARERA 386/2023.
Con Deliberazione n. 5/2025/PAR la Corte dei Conti Sezione Liguria si è espressa sulle componenti perequative UR1 e UR2 definite dalla Deliberazione ARERA 386/2023. Nel parere, la Corte de Conti ritiene che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”. Parere Corte dei Conti Sezione Liguria
Perequazione rifiuti: chiarimento Arera
In risposta al parere della Corte dei Conti Sezione Liguria, Arera ha provveduto in data 27 gennaio 20225 a pubblicare un comunicato chiarificatore che si riporta di seguito: “L’Autorità con la deliberazione 386/2023/R/RIF, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. L’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione sopra citata prevede che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nonché l’Autorità di sistema portuale o il soggetto dalla stessa individuato, comunichi a CSEA entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 contenente i dati e le informazioni specificate nel medesimo articolo. Per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati, da cui risulta chiaramente che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Quest’ultimo è un principio che emerge chiaramente e in modo pacifico nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo. Eventuali interpretazioni, anche recenti, che tendano a discostarsi da quanto previsto nella menzionata circolare non modificano quanto già previsto nelle deliberazioni dell’Autorità e nei provvedimenti attuativi di CSEA. Si ricorda, inoltre, che il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi è subordinato alle condizioni specificate all’Articolo 6, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione, che prevede, fra l’altro, l’iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell’Autorità (Anagrafica Operatori e Anagrafica Territoriale Rifiuti) e della CSEA, oltre al rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi. Infine, si evidenzia che tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti da esse individuati, devono conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA.”
https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/perequazione-rifiuti-invio-delle-dichiarazionialla- csea