Eventi in agenda
5-8 novembre 2024 ECOMONDO, Rimini
(Luel sarà presente al Padiglione C4 stand 207-E)
Notizie settore idrico
ARERA: Avvio del procedimento per la determinazione delle c.d. “tariffe d’ufficio””
Il provvedimento 639/2024, pubblicato sul sito di ARERA, avvia il procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 639/2023/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario.
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/358-24
Interpello ambientale sul tema Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In questo interpello il presidente della regione Abruzzo chiede di chiarire se gli impianti di depurazione in possesso di autorizzazione ai sensi dell’articolo 124 – Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e non ai sensi della Parte Quarta del medesimo decreto), nonché ai sensi dell’art.269– Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ne ricorra il caso (allegato IV alla parte Va D.Lgs 152/06, punto p-bis), previa comunicazione all’autorità competente e nelle ipotesi di cui all’articolo 110, comma 3 lettera c), possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o econo micamente ai fini del completamento del complessivo processo di
trattamento. Si chiede altresì di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi nel caso in cui ricorra la fattispecie di all’articolo 110, comma 3 lettera c).
La sintesi della risposta del Ministero:
- gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del testo unico ambientale, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA,
nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo; - ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.
I documenti con la spiegazione completa e dettagliata del Ministero sono disponibili al
seguente link:
- Interpello prot. n. 3644 del 09-01-2024
- Risposta prot. n. 65777 del 08-04-2024
Fonte: Ministero dell’Ambiente
https://www.labelab.it/blog/rifiutilab/interpello-ambientale-sul-tema-trattamento-di-rifiuti-presso-impianti-di-depurazione-delle-acque-reflue-urbane-definizione-dellambito-di-applicazione-dellarticolo-110-del-decreto-le/?fr=2
MTI-4: Le approvazioni ARERA
- Delibera 10 settembre 2024 n. 359/2024/R/idr: Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposto dal Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi per il gestore BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
- Delibera 17 settembre 2024 n. 367/2024/R/idr: Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposto dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo per il gestore Uniacque S.p.A.
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/367-24 - Delibera 26 settembre 2024 n. 381/2024/R/idr: Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A.
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/381-24
Nuova comunicazione della Commissione UE su monitoraggio PFAS in acque destinate al consumo umano
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione della Commissione Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano. Con queste nuove linee guida, la Commissione vuole imprimere un’accelerazione al monitoraggio dei PFAS con criteri omogenei nell’ambito dell’Unione Europea, in base a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18.
La direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 prevedeva l’introduzione di due parametri per i PFAS: il parametro PFAS – totale, per il quale vale il limite di 0,50 μg/l, e quello somma di PFAS, che comprende un numero limitato e definito di molecole, che destano particolare preoccupazione, per il quale vale il limite di 0,10 μg/l.
I limiti di quantificazione (concentrazione minima di analita determinabile in un campione di acqua) dovrebbero essere non superiori a 0,15 μg/l per il parametro PFAS – totale, e non superiori a 0,03 μg/l per quello somma di PFAS . Per le singole sostanze tale limite dovrebbe essere non superiore a 1,5 ng/l, con l’indicazione che dovrebbe essere ben inferiore per le molecole che destano maggiore preoccupazione dal punto di vista tossicologico, come per esempio i PFOA e i PFOS.
La Comunicazione riprende le definizioni dei due parametri succitati, riportati nel D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, e le regole tecniche a loro associate, fornendo indicazioni sui metodi analitici che dovrebbero essere utilizzati per quantificarli. Tali indicazioni tecniche restano valide anche qualora la determinazione dei PFAS venga effettuata nelle matrici ambientali.
In particolare, per quanto riguarda il parametro somma di PFAS vengono indicati i metodi delle parti A e B della norma EN 17892:2024 (recepita e pubblicata il 18/07/2024 dall’UNI), la prima a essere stata convalidata da uno studio interlaboratorio europeo, che soddisfa sia gli stringenti requisiti richiesti dai bassissimi limiti di quantificazione, che quelli relativi all’incertezza di misura.
La norma EN 17892:2024 può essere anche applicata per la ricerca degli inquinanti in acque di origine ambientale. La Comunicazione prosegue dando indicazione sulla possibilità di utilizzare anche altri metodi standard equivalenti, a patto che soddisfino gli stessi requisiti.
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno tempo fino al 12 gennaio 2026 per adeguarsi ai desiderata della normativa sul monitoraggio dei PFAS, che comprende anche la definizione della frequenza di campionamento, che può essere adottata anche sulla base delle valutazioni di rischio del bacino idrografico e del sistema di fornitura delle acque.
Fonte: snpambiente
La comunicazione è disponibile al seguente link:
https://www.labelab.it/blog/acqualab/nuova-comunicazione-della-commissione-ue-su-monitoraggio-
pfas-in-acque-destinate-al-consumo-umano/?fr=3
Notizie dal settore ambiente
Ridurre i PFAS nel settore tessile per favorire l’economia circolare
L’Agenzia Europea Ambiente (AEA) ha pubblicato una ricerca dalla quale emerge che è importante ridurre l’uso di PFAS, noti come sostanze chimiche eterne, in indumenti, mobili e altri prodotti tessili, per aumentare la riciclabilità e la transizione verso un’economia più circolare. I tessuti sono una delle maggiori fonti di inquinamento da PFAS in Europa. Le sostanze alchiliche polifluorurate (PFAS), un gruppo di sostanze chimiche altamente persistenti, sono ampiamente utilizzate in molti prodotti tessili, tra cui abbigliamento, tappeti e altri articoli per la casa, per impermeabilizzazione, proteggere da olio, sporco e calore e maggiore durata.
Tuttavia, persistono nel tempo e possono accumularsi negli esseri umani, negli animali e nell’ambiente, aumentando il rischio di gravi conseguenze per la salute e l’ambiente.
La ricerca dell’AEA offre una panoramica su come il processo in corso per limitare l’uso di PFAS nell’UE sostanze che potrebbero avere un impatto sulla possibilità di riutilizzare e riciclare tessuti usati. Si basa su un rapporto più ampio commissionato per l’ AEA e integra il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE, tra cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Le informazioni disponibili suggeriscono che sono disponibili alternative per sostituire i PFAS nella maggior parte delle diverse categorie tessili. Per alcune categorie di tessili, tuttavia, mancano alternative o non vi sono prove conclusive per valutarne la fattibilità tecnica ed economica. Tra queste rientrano, ad esempio, alcuni tipi di dispositivi di protezione individuale per i vigili del fuoco.
L’uso di PFAS nei tessuti rappresenta un ostacolo all’uso prolungato, al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri sforzi di economia circolare volti a evitare che i tessuti finiscano nelle discariche o negli inceneritori in Europa o all’estero. Oltre a passare ad alternative sostenibili nei nuovi tessuti, c’è la necessità di identificare e separare i PFAS a fine vita per i tessuti già in uso, ma questo viene raramente fatto nella pratica, nota il briefing dell’AEA. La maggior parte dei rifiuti tessili nell’UE viene attualmente incenerita, ma non è certo che ciò elimini adeguatamente i PFAS. È necessario sviluppare la capacità di distruggere adeguatamente i PFAS su larga scala nell’UE, mentre si dovrebbe evitare in Europa e altrove una gestione dei rifiuti non regolamentata, che comporti lo smaltimento incontrollato in discariche e la combustione all’aperto, conclude il briefing dell’AEA.
I PFAS hanno il potenziale di contaminare l’acqua potabile, gli ambienti interni e l’ecosistema più ampio. L’ambiente, la fauna selvatica e gli esseri umani sono esposti a un gran numero di composti PFAS. A causa della loro elevata persistenza, si accumulano nel tempo, ponendo potenziali rischi per la salute umana e l’ambiente (WSP, 2024). Questi potenziali impatti a lungo termine sulla salute ambientale e umana aumenteranno gradualmente nel tempo se i PFAS continueranno a essere emessi. Altre proprietà preoccupanti presenti in alcuni PFAS includono il potenziale di bioaccumulo negli organismi viventi, elevata mobilità (possono muoversi nell’ambiente e inquinare le fonti di acqua potabile, ad esempio), potenziale di trasporto a lungo raggio (possono inquinare aree lontane dalle fonti di emissione), accumulo nelle piante (possono inquinare le fonti di cibo) ed effetti (eco)tossicologici che possono avere un impatto sugli esseri umani e sull’ambiente (BAuA et al., 2023).
Fino a poco tempo fa, le autorità di regolamentazione si concentravano principalmente sui PFAS non polimerici poiché questi possono essere assorbiti dagli organismi viventi. Al contrario, i PFAS polimerici generalmente non vengono facilmente assorbiti dagli organismi viventi a causa delle loro dimensioni molecolari maggiori (WSP, 2024). Tuttavia, la degradazione dei PFAS sia polimerici che non polimerici in composti più piccoli, persistenti e biodisponibili è un problema per l’ambiente e la salute umana. Quindi, la presenza di PFAS polimerici nell’ambiente può essere una fonte significativa a lungo termine di PFAS non polimerici (OCSE, 2022). La ricerca include una valutazione delle alternative che possono essere utilizzate per fornire le proprietà desiderate ai tessuti. È importante notare che la valutazione è stata eseguita dalle cinque autorità nazionali che hanno presentato il dossier. Il processo in corso dovrà anche considerare i risultati di due consultazioni pubbliche prima che il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) e il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA emettano pareri definitivi. Dovrebbe quindi essere considerato un lavoro in corso. Alcune delle conclusioni iniziali riguardanti la disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili potrebbero cambiare. Tuttavia, attualmente fornisce la valutazione più completa e aggiornata delle alternative disponibili.
Secondo la ricerca sono disponibili alternative tecnicamente fattibili per sostituire i PFAS nella maggior parte delle diverse categorie di tessuti. Tra queste rientrano tessuti per la casa, abbigliamento di consumo, abbigliamento sportivo professionale e calzature; alcuni, ma non tutti, i tipi di dispositivi di protezione individuale; tessuti tecnici per esterni; e spray per pelle e tessuti.
Fonte: Agenzia Europea Ambiente
Fonte: Acqualab